1. È istituita l'Autorità di regolazione dei servizi di trasporto, di seguito denominata «Autorità».
2. L'Autorità è organo indipendente di garanzia, di regolamentazione e di vigilanza e ha la funzione di garantire l'equilibrato e corretto andamento dei servizi di trasporto di cui al comma 2 dell'articolo 1, con particolare riferimento allo sviluppo delle reti e delle infrastrutture nonché alla tutela della sicurezza dei trasporti e degli interessi degli utenti.
3. L'Autorità persegue i propri obiettivi attraverso:
a) la definizione di criteri oggettivi di determinazione delle tariffe affinché esse risultino certe, trasparenti e congrue rispetto all'effettiva consistenza e tipologia del servizio offerto;
b) l'indicazione di livelli funzionali e qualitativi dei servizi di trasporto adeguati alle esigenze sociali e al progresso tecnico-economico del comparto trasportistico;
c) la verifica della conformità delle modalità di svolgimento dei servizi di trasporto a criteri e piani elaborati a livello nazionale, regionale e locale.
4. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.